Istanza per vittime usura ed estorsione
Cos'è | La L. 44/99 sulle vittime delle richieste estorsive e dell’usura all’art. 20 comma settimo prevede una nuova competenza degli Uffici di Procura della Repubblica, a seguito della modifica approvata con legge 3 del 27 gennaio 2012. nello specifico la vittima dell’usura o dell’estorsione può richiedere una sospensione delle procedure esecutive o dei crediti sulla stessa gravanti, nonché alle agevolazioni previste dalla legge. Le agevolazioni sono le seguenti:
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Chi può richiederlo | Le vittime di usura (bancaria) ed estorsione |
Dove si trasmette | Normalmente in Prefettura. Relativamente al suddetto art. 20, è possibile trasmettere l’istanza anche alla Procura territorialmente competente, cioè quella dove è accaduto il primo evento lesivo. Per la Procura di Caltanissetta l’Ufficio competente è ubicato al 4° Piano Stanza N. 416 |
Come si richiede e cosa occorre | Istanza in carta libera da trasmettere tramite PEC o consegnare a mano, con in aggiunta l’elenco delle procedure esecutive e dei crediti privati sempre sotto forma certificazione in carta libera. |
Tempi | Generalmente la notifica del provvedimento avviene entro 30 giorni, ma i tempi sono soggetti a variazione in base alla complessità del procedimento. |
Costi | Esente |
Modulistica | Istanza di Accesso ai benefici previsti dall’art.20 della L. 44/99. |