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Convenzione di negoziazione assistita

Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
Cos’è
  1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
  2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.
  3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.
Chi può richiederlo

Avvocato designato di fiducia.

Dove si richiede

Segreteria Civile

Via Libertà, n. 5 - 93100 Caltanissetta (CL)

Piano IV° Stanza 423

Orario apertura al pubblico: dalle ore 8.30 fino alle ore 13.30

Come si richiede e cosa occorre

DOCUMENTI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE NEI CASI DI APPLICAZIONE

  • CON FIGLI MINORI
  • CON FIGLI MAGGIORENNI INCAPACI
  • CON FIGLI MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI
  • CON FIGLI MAGGIORENNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)
  1. Certificato di residenza di entrambi i coniugi
  2. Estratto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato
  3. Stato di famiglia di entrambi i coniugi
    Per i documenti di cui ai nn. 1) 2) e 3) non è ammessa autocertificazione. I certificati sono esenti bollo, devono essere rilasciati dal Comune, presentati in originale e con validità non inferiore a 6 mesi.
  4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la situazione economica e patrimoniale di entrambi i coniugi (Mod. 1).
  5. Copia delle dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni anno ovvero altra certificazione attestante il reddito (CUD, Dichiarazione ISEE, ecc.).
  6. In caso di soluzione consensuale ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegare il titolo della separazione.

DOCUMENTI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE NEI CASI DI APPLICAZIONE

  • SENZA FIGLI
  • CON FIGLI MAGGIORENNI CAPACI
  • CON FIGLI MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI
  • SENZA FIGLI MAGGIORENNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)
  1. Certificato di residenza di entrambi i coniugi
  2. Estratto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato
  3. Stato di famiglia di entrambi i coniugi
    Per i documenti di cui ai nn. 1) 2) e 3) non è ammessa autocertificazione. I certificati sono esenti da bollo, devono essere rilasciati dal Comune, presentati in originale e con validità non inferiore a 6 mesi.
  4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la mancanza di figli (eventualmente anche ricompresi nello stato di famiglia di altro familiare) ovvero che i figli maggiorenni della coppia “non siano incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti”. 
  5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del figlio maggiorenne che attesti di essere economicamente autosufficiente.
  6. In caso di soluzione consensuale ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegare il titolo della separazione.
Tempi
Costi

Esente

Modulistica

CONVEZIONE DI NEGOZIAZIONE CON FIGLI   CONVEZIONE DI NEGOZIAZIONE SENZA FIGLI   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA